STATUTO DELLA
“FONDAZIONE FAMIGLIA CHALMERS ETS”
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita una Fondazione denominata
“FONDAZIONE FAMIGLIA CHALMERS ETS”
La Fondazione ha sede in Pavia, Via Assi San Paolo n. 32.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Pavia.
Art. 2
Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e in particolare di persone bisognose che si trovano in situazioni di abbandono, emarginazione, povertà o che sono prive di istruzione.
La Fondazione esercita in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le attività di interesse generale previste dalle lettere a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni) e u) (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore) dell’art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore.
La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente o istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi.
Art. 4
Entrate
Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3 (tre);
– contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
– entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art. 5
Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– i Vice Presidenti (se nominati);
– il Segretario Generale (se nominato)
– l’Organo di Controllo
– il Revisore (se previsto dalla legge).
Art. 6
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, che durano in carica a vita.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in prima istanza nell’atto di fondazione. Successivamente il Consiglio di Amministrazione nominerà i sostituti dei propri membri venuti a cessare per dimissioni o per altra causa.
I componenti dell’Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché’ a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e approvate dal Consiglio stesso.
Art. 7
Decadenza e esclusione
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
– il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Art. 8
Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione) ed eventualmente uno o due Vice Presidenti;
b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente;
d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
e) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo, ed eventualmente il bilancio sociale;
f) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente;
i) di approvare eventuali regolamenti interni;
j) di nominare il segretario generale;
k) di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente statuto;
l) assumere o licenziare dipendenti e collaboratori;
m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 9
Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Art. 11
Vice Presidenti
I Vice Presidenti possono essere nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
I Vice Presidenti possono sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 12
Segretario Generale
Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l’eventuale compenso. Egli collabora:
– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
– all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.
Art. 13
Organo di controllo
L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Art. 14
Il Revisore
La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito registro, quando ricorrono i presupposti di legge.
La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.
Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Il Revisore assiste alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
Libri
La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione.
È fatto diritto ai soggetti di cui all’art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all’Organo Direttivo di almeno tre giorni.
Art. 16
Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
La Fondazione tiene un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che sono presentati al medesimo organo entro il trenta aprile dell’anno successivo per l’approvazione.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Presidente dovrà predisporre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.
Art. 17
Bilancio sociale e obblighi pubblicitari
La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.
Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
Art. 18
Trasformazione, Fusione, Scissione
La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all’Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all’art. 9 del presente statuto.
Art. 19
Estinzione
In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 20
Albo dei Benemeriti
Presso la Fondazione è istituito l’albo dei benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento dei fini statutari.
Art. 21
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.